La Costituzione

| La Costituzione della  Repubblica Italiana | L'amministrazione della giustizia |

 
  • Le funzioni svolte dai giudici sono: giudicare chi ha commesso reati, decidere sulle controversie fra i cittadini e lo stato e fra i singoli cittadini, ordinare l'arresto dei delinquenti.

 

 

 

 

 

 

 

  • L'imputato è colui che è accusato di aver commesso il reato.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Il colpevole è colui che è stato riconosciuto responsabile di una colpa dagli organi giudicanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Il condannato è colui che, riconosciuto colpevole, ha subito o sta scontando una condanna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Chi commette un reato, cioè viola la legge, viene punito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Questa punizione serve ad insegnare al condannato che per vivere in una società è necessario rispettare le regole.

 

 

 

 

 

 

 

  • Sì, se un cittadino è accusato di aver commesso un reato di una certa gravità, il giudice ne ordina l'arresto, che viene eseguito dalla polizia. Dopo che il Pubblico Ministero [PM] ha raccolto le informazione necessarie, si svolge il processo davanti al Tribunale o alla Corte D'Assise per i reati di maggiore gravità. Se l'imputato è riconosciuto colpevole viene condannato alla pena prevista dalla legge

 

 

 

 

 

 

 

  • , procurandosi un avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sì, dallo Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Il processo penale si svolge quando i magistrati  sono chiamati a giudicare un cittadino che ha commesso un reato per il quale è prevista una pena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Le cause civili sono quelle in cui i magistrati sono chiamati a decidere dove sta il torto e dove la ragione in una controversia nata tra due parti che hanno interessi  contrapposti.

 

 

 

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